Versare il canone unico patrimoniale e mercatale

Versare il canone unico patrimoniale e mercatale

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. 

Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):

  • canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) 
  • tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
  • diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
  • imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
  • canone ricognitorio.

É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il presupposto del canone è:

  • l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Approfondimenti

Chi lo deve pagare?

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Come si calcola?

Il canone è così determinato:

  • per l'occupazione di suolo pubblico (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 824) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione
  • per la diffusione di messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 825) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Quando si paga?

Il versamento del canone verrà richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

Come si paga?

Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Esonero dal pagamento del canone

La Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, com. 706 ha prorogato al 31 marzo 2022 l’esenzione dal versamento del canone unico previsto per le occupazioni su area pubblica o privata ad uso pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio con strutture amovibili come dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle seguenti attività:

  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ossia ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi similari
  • esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di trattenimento e svago quali sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari.

La legge proroga anche l’esonero fino al 30 giugno 2022 dal pagamento del canone unico per le occupazioni dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi.

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Ultimo aggiornamento: 06/06/2023 12:10.29